Dpcm 24 ottobre: Cei, “invariato quanto previsto circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“Il Dpcm del 24 ottobre 2020 con le nuove misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 lascia invariato quanto previsto nel Protocollo del 7 maggio circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo. Esso rimane altresì integrato con le successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico. All’art.1 p. 9 lett. q del nuovo Decreto si legge infatti: ‘Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1, integrato con le successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, a 7′”. Lo ribadisce il direttore dell’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Conferenza episcopale italiana, Vincenzo Corrado, chiarendo alcuni aspetti relativi al Dpcm del 24 ottobre 2020. Tra le indicazioni del Cts, a titolo esemplificativo, si segnalano: “Guanti non obbligatori per il ministro della Comunione che però deve igienizzarsi accuratamente le mani; celebrazione delle Cresime assicurando il rispetto delle indicazioni sanitarie (in questa fase l’unzione può essere fatta usando un batuffolo di cotone o una salvietta per ogni cresimando), la stessa attenzione vale per le unzioni battesimali e per il sacramento dell’Unzione dei malati; reintroduzione dei cori e cantori, i cui componenti dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di almeno 1 metro e almeno 2 metri tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti (tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. L’eventuale interazione tra cantori e fedeli deve garantire il rispetto delle raccomandazioni igienico-comportamentali ed in particolare il distanziamento di almeno 2 metri); durante la celebrazione del matrimonio gli sposi possono non indossare la mascherina; durante lo svolgimento delle funzioni religiose, non sono tenuti all’obbligo del distanziamento interpersonale i componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi/congiunti, parenti con stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, di affinità o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi dove svolgono vita sociale in comune”.