Bonus covid, il Garante della privacy: nessun ostacolo a pubblicare i nomi

Infuriano le polemiche sulla richiesta del Bonus Inps destinato alle Partite iva da parte di alcuni deputati e amministratori pubblici. Il provvedimento avrebbe dovuto sostenere persone in difficoltà a causa dei mancati introiti, ma qualcuno se n’è approfittato nonostante abbia continuato a ricevere le indennità previste dalle cariche ricoperte anche nei mesi di lockdown. Il bonus non è legato a limiti di reddito, le richieste dunque non violano la legge, ma in un momento di grave crisi generale a suscitare indignazione è stata l’opportunità di richiederle da parte di chi non può lamentare reali difficoltà economiche.

Non c’è alcun ostacolo alla pubblicità dei dati di chi ha richiesto il bonus da 600 euro a meno che non emerga una situazione di disagio economico. Lo annuncia il Garante della privacy. “In relazione alla vicenda del bonus Covid, il Garante per la protezione dei dati personali precisa che, sulla base della normativa vigente, la privacy non è d’ostacolo alla pubblicità dei dati relativi ai beneficiari del contributo laddove, come in questo caso, da ciò non possa evincersi, in particolare, una condizione di disagio economico-sociale dell’interessato (art. 26, comma 4, d.lgs. 33 del 2013)”. E’ quanto si legge in una nota.

 In relazione alla vicenda del ‘bonus Covid partite Iva’, il Garante per la protezione dei dati personali questa mattina ha inviato una richiesta di informazioni all’Inps e ha aperto una istruttoria in ordine alla metodologia seguita dall’Istituto rispetto al trattamento dei dati dei beneficiari e alle notizie al riguardo diffuse. Lo fa sapoere una nita del Garante. Il Garante chiede all’Inps di conoscere, in particolare: quale sia la base giuridica del trattamento effettuato sui dati personali dei soggetti interessati; l’origine e tipi di dati personali trattati, riferiti alla carica di parlamentare e amministratore locale e regionale; le modalità con cui è stato effettuato il trattamento, con specifico riguardo all’operazione di “raffronto” dei dati personali dei soggetti richiedenti o beneficiari del bonus, con quelli riferiti alla carica di parlamentare e amministratore locale e regionale; l’ambito del trattamento ed eventuali comunicazioni a terzi di tali dati.